L’Unione europea consente l’utilizzo delle denominazioni di origine anche per i vitigni ibridi
lunedì 14 febbraio 2022
L'Unione europea consente l'utilizzo delle denominazioni di origine anche per i vitigni ibridi
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea nella seduta del 2 dicembre 2021 hanno approvato il Regolamento 2021/2117, con il quale si afferma che la “denominazione di origine” è utilizzabile per determinare un vino ottenuto “da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra le specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis”.
Anche in Italia, quindi, cadrebbe la discriminazione (dettata dal D.L. 61/2010 e dalla legge 238/2016) per cui i vitigni da incrocio con Vitis vinifera con altre specie di vite possono essere impiegati solo per la produzione di vini da tavola e vini IGT.
Questa nuova regolamentazione Ue è in linea con i principi di sostenibilità ambientale dettati dalla PAC, permettendo ai produttori un maggiore utilizzo dei "vitigni incrociati", i quali sono più resistenti alle malattie e quindi hanno minore bisogno di fitofarmaci. Diminuire l'uso di agrofarmaci vuol dire non solo contenere i costi di produzione, ma anche evitare la loro dispersione in ambiente a vantaggio sia della flora e fauna locali che degli abitanti in aree rurali.
L’impiego dei vitigni “resistenti” non è generalizzato sul territorio nazionale, ma le Regioni che lo adottano (tra cui il Friuli Venezia Giulia) solitamente lo fanno in zone ristrette e definite, per fare in modo di creare una “zona cuscinetto” a difesa di aree molto urbanizzate e popolate.
Motivazione del loro basso impiego è anche la diffidenza degli agricoltori, i quali spesso non sono propensi ad adibire i propri terreni a tipi di coltivazioni che fino ad ora erano considerati di qualità inferiore. Adesso si cambia...
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